Datur Omnibus
08-12-2004, 03:29
SENTENZA N.378
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
[ridurrò la sentenza che potrete leggere integralmente nel sito della corte costituzionale... essendo colma di riferimenti giuridici e termini tecnici, evidenzierò solo le parti che considero meritevoli di attenzione! E' la prima volta che la Corte Costituzionale si pronuncia in materia di riconoscimento di forme di convivenza tra persone dello stesso sesso..]
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, comma 1 e 2 e 82 della deliberazione statutaria della Regione Umbria [..]
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri [..] ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria (in parole semplici, il Governo ha impugnato lo Statuto della Regione Umbria ritenendo alcune norme iscritte dalla stessa regione non costituzionali) [..]
2. – In primo luogo l'Avvocatura censura (per Avvocatura si intende gli Avvocati che rappresentano la volontà del Governo di Censurare e di Dichiarare incostituzionali alcune norme regionali dell'Umbria) l'art. 9, comma 2, della delibera statutaria il quale, nel disporre che la Regione tutela “forme di convivenza” ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia, detterebbe una disciplina ambigua e di indiscriminata estensione. Essa nella misura in cui consente l'adozione di “eventuali future previsioni normative regionali” concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra conviventi, nonché il loro status, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Ove poi la norma intendesse esprimere qualcosa di diverso rispetto al rilievo sociale e alla dignità giuridica, nei limiti previsti dalla legge dello Stato, della convivenza familiare, ovvero intendesse “affermare siffatti valori” anche per le unioni libere e le relazioni tra soggetti dello stesso sesso, violando i principî sanciti dagli artt. 29 e 2 della Costituzione, essa contrasterebbe con l'art. 123 della Costituzione. Come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, lo statuto regionale, infatti, non solo dovrebbe essere conforme alle singole previsioni della Costituzione, ma non dovrebbe neppure eluderne lo spirito. Il generico e indiscriminato riferimento alle forme di convivenza, specie se letto in relazione all'art. 5 dello statuto, che afferma che la Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, comporterebbe “una incongrua e inammissibile dilatazione dell'area delimitata dai valori fondanti dell'art. 2 Cost.”. [..]
[..]
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile il ricorso, iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, presentato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004;
[..]
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.
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GRAZIE CORTE COSTITUZIONALE! MENOMALE che esistono questi "organi" che tutelano anche le minoranze nell'essere riconosciute come giusto che sia! :okay: Per chi non lo ha compreso, la Corte Costituzionale ha respinto la Posizione Legale del Governo che ha cercato di impugnare lo statuto dell'Umbria perchè contiene una norma in cui viene riconosciuta legalmente la convivenza tra persone dello stesso sesso, promuovendo iniziative di tutela e di antidiscriminazione. La Corte Costituzionale ha deliberato che la posizione legale del Governo è INFONDATA e INAMISSIBILE (che è peggio di infondata!).
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
[ridurrò la sentenza che potrete leggere integralmente nel sito della corte costituzionale... essendo colma di riferimenti giuridici e termini tecnici, evidenzierò solo le parti che considero meritevoli di attenzione! E' la prima volta che la Corte Costituzionale si pronuncia in materia di riconoscimento di forme di convivenza tra persone dello stesso sesso..]
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, comma 1 e 2 e 82 della deliberazione statutaria della Regione Umbria [..]
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri [..] ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria (in parole semplici, il Governo ha impugnato lo Statuto della Regione Umbria ritenendo alcune norme iscritte dalla stessa regione non costituzionali) [..]
2. – In primo luogo l'Avvocatura censura (per Avvocatura si intende gli Avvocati che rappresentano la volontà del Governo di Censurare e di Dichiarare incostituzionali alcune norme regionali dell'Umbria) l'art. 9, comma 2, della delibera statutaria il quale, nel disporre che la Regione tutela “forme di convivenza” ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia, detterebbe una disciplina ambigua e di indiscriminata estensione. Essa nella misura in cui consente l'adozione di “eventuali future previsioni normative regionali” concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra conviventi, nonché il loro status, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Ove poi la norma intendesse esprimere qualcosa di diverso rispetto al rilievo sociale e alla dignità giuridica, nei limiti previsti dalla legge dello Stato, della convivenza familiare, ovvero intendesse “affermare siffatti valori” anche per le unioni libere e le relazioni tra soggetti dello stesso sesso, violando i principî sanciti dagli artt. 29 e 2 della Costituzione, essa contrasterebbe con l'art. 123 della Costituzione. Come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, lo statuto regionale, infatti, non solo dovrebbe essere conforme alle singole previsioni della Costituzione, ma non dovrebbe neppure eluderne lo spirito. Il generico e indiscriminato riferimento alle forme di convivenza, specie se letto in relazione all'art. 5 dello statuto, che afferma che la Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, comporterebbe “una incongrua e inammissibile dilatazione dell'area delimitata dai valori fondanti dell'art. 2 Cost.”. [..]
[..]
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile il ricorso, iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, presentato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004;
[..]
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.
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GRAZIE CORTE COSTITUZIONALE! MENOMALE che esistono questi "organi" che tutelano anche le minoranze nell'essere riconosciute come giusto che sia! :okay: Per chi non lo ha compreso, la Corte Costituzionale ha respinto la Posizione Legale del Governo che ha cercato di impugnare lo statuto dell'Umbria perchè contiene una norma in cui viene riconosciuta legalmente la convivenza tra persone dello stesso sesso, promuovendo iniziative di tutela e di antidiscriminazione. La Corte Costituzionale ha deliberato che la posizione legale del Governo è INFONDATA e INAMISSIBILE (che è peggio di infondata!).