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View Full Version : [Old] Sentenza Cassazione su Stupro ridotta


PUOjACKz
10-05-2006, 16:48
Riapro questo topic, su un nuovo thread, al fine di riportarvi alcune informazioni a riguardo della sentenza, della corte di cassazione, che ridusse la pena di detenzione, per uno stupratore che aveva abusato di una 14enne. Quest'ultima aveva già avuto rapporti sessuali con molte persone, fattore che condotto la riduzione della pena per il colpevole.

Da: Gordon Comstock
Data: Sab 18 Feb 2006 15:11
"Lisa" <ari...@spammatialtrove.spl.at> ha scritto:

> Approfittare di un persona che è stata GIA' vittima di abusi è
> un'attenuante? Questa è l'unica cosa che proprio non so. C'è qualche
> esperto che può chiarirmela?

Ciao Lisa, usenet e' piccola... ;-)
Faccio l'avvocato penalista, quindi qualcosa di tecnico posso dirtelo.
Ci vuole pero' una premessa: la notizia arriva dai giornalisti, i quali, in
generale e soprattutto in materia di giustizia, non capiscono una beata
mazza; non importa quanti anni abbiano passato a percorrere i corridoi dei
tribunali, continuano a non capire una mazza. Credimi, e' come se un
cronista di calcio, anche dopo vent'anni di resoconti, ancora non sapesse
distinguere un rigore da un calcio d'angolo. Quindi una valutazione seria
potra' essere fatta solo dopo un esame del testo della sentenza.

Prima di addentrarci in temi delicati, pensiamo a una cosa. La decisioni
della Cassazione fanno notizia solo se *sono ritenute suscettibili di essere
raccontate in termini bizzarri e/o scandalistici*. Esempio lampante la
pubblicita' che ha avuto la recente sentenza sulle minacce al volante
dell'auto. Non ci voleva certo la Cassazione per stabilire che, se la frase
"adesso vengo li' e ti spacco le corna (cit)" costituisce tecnicamente una
minaccia, continua ad essere una minaccia anche se chi la profferisce e'
nell'occasione seduto su di una Panda o una Mercedes. Semmai, la vera
notizia era l'esistenza di un imputato cosi' cocciuto da spendere un pacco
di soldi per ricorrere in cassazione avverso una condanna per un reato che
e' punito con la pena *massima* di 51 euro di multa...

Ora, io combatto ogni giorno con i giudici, per mestiere oltre che per
vocazione. Ebbene, ti dico una cosa: non esiste un giudice tanto idiota da
scrivere (nota bene, ho detto _scrivere_) che violentare una ragazzina non
piu' vergine sia meno grave che violentare una verginella.
Ora, il mio ragionamento da qui in poi presuppone la verita' della versione
dei fatti come io l'ho letta, e cioe' (copioincollo):

***************
La sentenza ruota intorno al caso di una ragazzina di 14 anni e il suo
patrigno e convivente della madre, un cagliaritano di 40 anni. L'uomo viene
condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale nei
confronti della ragazzina e fa ricorso. La corte d'Appello di Cagliari il 25
novembre 2003 gli rifiuta lo sconto di pena che aveva chiesto sulla base
delle "modalità innaturali del rapporto", ritenuti tali da compromettere
"l'armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".

Il caso arriva in Cassazione e si chiude con la sentenza di oggi. Secondo i
giudici, nonostante la condotta dell'uomo sia "riprovevole", ci sono dei
distinguo da fare. Il primo è la consapevolezza della ragazzina.
"L'imputato, infatti, - ricorda il relatore Franco Mancini - intendeva avere
un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l'uomo aveva avuto
problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno
rischioso rapporto orale".

****************************

Se cosi' stanno le cose, si devono fare le seguenti considerazioni.

1) si tratta di una violenza *presunta ex lege* a causa della eta' della
vittima: il codice prevede infatti che a quella eta' una ragazza non possa
consapevolmente gestire la propria sessualita'. L'ipotesi, in tutta
evidenza, e' assai diversa da quella di un rapporto sessuale *contro* la
volonta' della ragazza. (certo, anche una ragazzina di quattro anni potrebbe
essere indotta a "volere" il rapporto, ma non e' questo il caso)
2) il punto sul quale era incentrato il ricorso della difesa era (pare di
capire) il diniego da parte della Corte d'Appello di una diminuzione di pena
in appello sul presupposto della *innaturalita'* dell'atto (rapporto orale),
innaturalita' che avrebbe comportato secondo i giudici dell'appello la
compromissione dell' "armonioso sviluppo della sfera sessuale della
vittima".
Ora, se e' vero che la ragazzina, alla quale era stato richiesto un rapporto
tradizionale, avrebbe rifiutato a causa dello status di tossicodipendenza
del tizio, *optando lei stessa per un rapporto orale* ritenuto meno
rischioso e/o meno "impegnativo", allora il giudizio della Corte sulla
irragionevolezza della decisione dei giudici d'appello oggetto della
specifica censura appare ragionevole. Verosimilmente la Corte ha annullato
la sentenza d'appello mandato ad altra sezione della Corte d'Appello per un
nuovo giudizio nel quale si tenesse conto, nella determinazione della pena
irroganda, della particolare genesi e dinamica del fatto
(copincollo: "la ragazza aveva compiuto i 14 anni e aveva prestato il
proprio consenso al rapporto sessuale"). Il fatto poi che la ragazzina sia
stata ritenuta particolarmnete disinibita (copincollo: "la ragazza, già a
partire dall'età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporto sessuali con
uomini di ogni età") effettivamente autorizza la conclusione incriminata
(copincollo: "è lecito ritenere che già al momento dell'incontro con
l'imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più
sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della
sua età"). NOn dimentichiamo che la ragazzina non era stata vittima di
precedenti *abusi*, ma, almeno cosi' pare di capire, aveva in precedenza
prestato il proprio consenso a numerosi rapporti sessuali ... fatto che
costituisce reato in suo danno, certo, ma che non per questo puo' essere
tranquillamente assimilato a violenze - diciamo cosi' - classiche.
> Approfittare di un persona che è stata GIA' vittima di abusi è
> un'attenuante? Questa è l'unica cosa che proprio non so.
in termini tecnici, la risposta al tuo quesito e' NO. Anzi, una simile
condotta ben potrebbe integrare l'aggravante specifica di cui all'art. 61 n.
5 cp, cosiddetta della *minorata difesa*, qualora risultasse che gli abusi
pregressi abbiano avuto un'efficacia agevolatrice del nuovo abuso (per lo
stato di prostrazione, umiliazione e quant'altro che possa abbassare le
difese naturali della persona offesa). E cmq una simile condotta avrebbe un
peso determinante ex art. 133 cp (l'art. che indica al giudice i criteri di
valutazione della entita' della pena).
Si pensi al caso di chi si imbatta in una donna appena violentata che chiede
un passaggio per l'Ospedale: se un automobilista la fermasse per
violentarla, non potrebbe certo difendersi dicendo *ma tanto, ormai ...*. A
meno che non abbia letto i giornali tra ieri e oggi, ovvio, e possieda la
stessa capacita' critica di un giornalista medio, che' in tal caso lo
direbbe (e in galera si sentirebbe pure una vittima delle toghe rosse...).
Spero di essere stato utile. Ciao.
gordon

Tratto da Usenet: it.discussioni.giustizia

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